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STATUTO
dell’Associazione
Bambine e bambini del mondo
ONLUS
Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale
Piazza
Vantini, 21 * 25086 REZZATO BS
TITOLO I –
COSTITUZIONE E DURATA
Art. 1 - È
costituita l’Associazione nella forma di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale denominata “BAMBINE E BAMBINI DEL MONDO ONLUS”.
Art. 2 - L’Associazione ha sede
legale in Rezzato (Brescia). Potranno essere definite sedi operative
secondarie, nell’ambito del territorio regionale lombardo.
Art. 3 - La durata
dell’Associazione è illimitata. Gli
associati partecipano alle attività liberamente, volontariamente e
gratuitamente.
Art. 4 - L’Associazione può
aderire con delibera dell’Assemblea generale ad altre associazioni,
enti, ONLUS, quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali.
TITOLO II –
ORIENTAMENTI E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5 - L’Associazione si ispira
ai valori universali della dignità della persona e riconosce a tutti i
membri della famiglia umana diritti uguali e inalienabili che
costituiscono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso,
lingua, religione, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra
condizione.
L’Associazione
riconosce, in particolare, il diritto di bambine e bambini a un adeguato
sviluppo fisico, mentale, morale e sociale nello spirito della Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20
novembre 1989. Speciale attenzione è riservata al mondo
dell’emarginazione e del disagio dell’infanzia.
Art. 6 - L’Associazione non ha
scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria, tutela dei diritti
civili, promozione della cultura, tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Attua le proprie finalità con la promozione di
iniziative di sensibilizzazione ai temi di cui all’art. 5,
rivolte alle famiglie, ai minori, alle comunità locali e alle
istituzioni.
Tali
iniziative consistono, a puro titolo esemplificativo, nella promozione di:
Ø
Progetti di accoglienza e affido familiare temporaneo di
minori transitoriamente privi di sostegno familiare presso famiglie di
volontari, preventivamente formate, che hanno offerto disponibilità, in
collaborazione e sotto la vigilanza dei Servizi sociali dei Comuni;
Ø
Progetti di accoglienza familiare temporanea a scopo
umanitario di minori, di qualsiasi nazionalità, anche in collaborazione
con enti pubblici o privati;
Ø
Accompagnamento della famiglia e del minore con
consulenza gratuita di psicologi volontari dell’Associazione e un
sostegno concreto di altre famiglie per la gestione quotidiana
dell’esperienza;
Ø
Progetti di supporto a famiglie straniere immigrate
residenti sul territorio comunale, per l’integrazione sociale e
scolastica di minori stranieri immigrati, con offerte di sostegno
educativo e mediazione culturale;
Ø
Fornitura di prestazioni sanitarie, specialistiche e
chirurgiche, per minori stranieri orfani o in situazione familiare di
disagio, su richiesta dell’ente straniero di assistenza che documenti la
necessità del trasferimento in Italia; al minore è garantita
l’assistenza durante l’ospedalizzazione;
Ø
Preparazione
specifica delle famiglie disponibili all’accoglienza, sugli aspetti
psicologici dal punto di vista della famiglia ospitante e dal punto di
vista dell’ospite, con incontri guidati da esperti, prima e dopo
l’esperienza;
Ø
Corsi
di formazione, conferenze, convegni, pubblicazioni sui temi della dignità
della persona, della solidarietà con chi è in difficoltà, del rispetto
e della promozione dei diritti umani e in particolare della tutela dei
diritti dell’infanzia;
Ø
Aggiornamento
culturale sugli aspetti storico-sociali dei Paesi di provenienza degli
ospiti e sulle varie realtà di vita quotidiana e di costumi, al fine di
favorire la comprensione e di valorizzare le diversità;
Ø
Organizzazione
di iniziative varie di zona (culturali, sportive, ludiche, …) per
promuovere tra le famiglie aderenti la socializzazione e lo scambio di
esperienze;
Ø
Campagne di sensibilizzazione agli scopi statutari,
rivolte all’opinione pubblica e alle autorità competenti.
L’Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura
a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
TITOLO III –
SOCI
Art. 7 - Possono aderire
all’Associazione tutte le persone maggiorenni, italiane o straniere
residenti in Italia, ed Enti che ne condividono le finalità statutarie.
L’ammissione
dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio
Direttivo. L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo.
Sono
soci: i soci fondatori ed i soci ammessi dal Consiglio Direttivo. Tutti i
soci hanno gli stessi diritti e doveri derivanti dallo stato di soci.
Art. 8 - I soci hanno il diritto di:
-
partecipare alla vita dell’Associazione in tutti i suoi
ambiti;
-
prendere parte alle assemblee sia ordinarie che
straordinarie, esprimendo la propria partecipazione con il voto;
-
eleggere gli organi dell’Associazione;
-
essere eletti alle cariche sociali previste dallo
Statuto;
-
informare e controllare, nei limiti e nelle forme
stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 9 - I soci hanno il dovere di:
-
svolgere la propria attività in modo personale,
volontario e gratuito senza fini di lucro;
-
rispettare lo Statuto e le decisioni assunte dagli organi
statutari;
-
comportarsi verso gli altri soci/collaboratori e terzi
con spirito di solidarietà attuato con correttezza e buona fede;
-
partecipare alle attività dell’Associazione;
-
versare la quota associativa annuale.
Art. 10 - Il
socio aderente all’Associazione che contravviene ai doveri stabiliti
dallo Statuto può essere escluso con deliberazione dell’Assemblea, dopo
avergli dato la possibilità di fornire le proprie giustificazioni.
TITOLO
IV – ORGANI SOCIALI
Art. 11 - L’Associazione è retta
dai seguenti organi:
l’Assemblea;
il
Consiglio Direttivo;
il
Presidente.
Tutte
le cariche associative sono svolte come volontariato gratuito.
L’Associazione
assicura gli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli
infortuni e le malattie ad essa connessi, nonché per la responsabilità
civile anche verso i terzi.
CAPO I – ASSEMBLEA
Art. 12 - L’Associazione ha
nell’Assemblea il suo organo sovrano.
L’Assemblea
è costituita dai soci fondatori e dai soci iscritti in seguito e
registrati sul libro degli associati almeno due mesi prima della
convocazione dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea
è composta dai soci e presieduta dal Presidente dell’Associazione
stessa.
L’Assemblea
può essere costituita in forma Ordinaria e Straordinaria.
Art. 13 - L’Assemblea
ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del
Consiglio Direttivo con preavviso scritto di 5 giorni, contenente giorno,
ora e ordine del giorno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e
del bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea
deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando
ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Art. 14 - L’Assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione allorquando sono presenti la
metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità
gli amministratori non hanno voto.
Per
modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di
almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Per
deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Ogni
socio può essere latore di due deleghe.
Art. 15 - L’Assemblea ordinaria
delibera:
-
l’elezione del Consiglio Direttivo, previa definizione
del numero;
-
gli indirizzi e i programmi dell’Associazione;
-
il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la
relazione consuntiva;
-
l’esclusione dei soci, che deve essere sempre motivata;
-
su quanto ad essa demandato per legge.
L’Assemblea
straordinaria delibera:
-
le modifiche dello Statuto;
-
lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole
di tre quarti dei soci aventi diritto al voto;
-
la devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni di
volontariato.
-
su quanto ad
essa demandato per legge.
Art. 16 - Le discussioni e le
deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un
segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale è
tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. Ogni
aderente all’Associazione ha diritto a consultare il verbale.
Art. 17 - L’Assemblea
può, se necessario, nominare un revisore esterno all’Associazione che
resterà in carica per un anno.
CAPO II - CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art. 18 - Composizione
Il
Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo
di cinque a un massimo di quindici membri, eletti dall’Assemblea tra i
suoi componenti.
Il
Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nell’ambito dei
propri membri, il Presidente e il Vicepresidente.
Il
Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga
opportuno o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza assoluta
dei consiglieri.
Art. 19 - Durata e funzioni
Il
Consiglio Direttivo dura in carica due anni.
I
membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
Al Consiglio Direttivo
spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione senza limitazioni, ad eccezione dei poteri che sono
devoluti dal presente Statuto o per legge, all’Assemblea.
In
particolare:
-
convoca l’Assemblea;
-
elabora il programma delle attività e promuove i
progetti di solidarietà attinenti alle finalità statutarie;
-
redige il bilancio preventivo e la relazione
programmatica;
-
redige il bilancio consuntivo e la relazione integrativa;
-
stabilisce l’importo della quota annuale di adesione;
-
delibera sulle domande di ammissione a soci;
-
propone l’esclusione degli aderenti;
-
propone lo scioglimento dell’Associazione con
devoluzione dei beni che residuano secondo quanto disposto dall’art. 5,
comma 4, della L. 266/1991.
In caso di dimissioni o di decadenza di un
Consigliere, la sua sostituzione avviene per surroga, subentrandogli il
primo dei non eletti.
È
in facoltà del Consiglio Direttivo attribuire ai soci incarichi specifici
per la trattazione di determinati affari.
CAPO III –
PRESIDENTE
Art. 20 – Elezione e durata
Il
Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.
Un
mese prima della scadenza convoca l’Assemblea per procedere alla
elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Funzioni del Presidente
Il
Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a
terzi e in giudizio per tutti gli atti riguardanti la vita e l’attività
dell’Associazione stessa.
Il
Presidente:
-
cura l’organizzazione dell’Associazione;
-
convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio
Direttivo;
-
dà esecuzione alle deliberazioni assembleari e del
Consiglio Direttivo;
-
valuta le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo
ed adotta provvedimenti d’urgenza, salvo riferirne nel minor tempo
possibile al Consiglio Direttivo per la ratifica.
Il Presidente riassume
nella sua persona tutti i poteri di firma inerenti l’ordinaria
amministrazione, nonché:
-
la stipula di contratti e convenzioni;
-
gli acquisti e i pagamenti;
-
la delega di firma su qualsiasi tipo di operazione di
carattere bancario, contabile e fiscale.
Il
Presidente cura l’ordinato svolgimento dei lavori degli organi sociali e
sottoscrive il verbale dell’Assemblea e le deliberazioni del Consiglio
Direttivo, si assicura che tali documenti siano custoditi presso la sede
dell’Associazione dove possono essere consultati dagli associati.
Il Presidente nomina un Segretario con la funzione
di verbalizzare le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e
di curare la tenuta del libro degli aderenti all'Associazione.
Il
Vice-presidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di
assenza.
TITOLO V –
PATRIMONIO
Art. 22 - Indicazione delle risorse
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito da:
-
contributi dei soci;
-
contributi di privati;
-
contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni
pubbliche;
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
-
beni mobili ed immobili intestati all’Associazione che
ne destina le rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Il
fondo di dotazione iniziale è costituito dal versamento effettuato dai
fondatori nella complessiva somma di lire 400.000.= (quattrocentomila) già
versate.
Art. 23 - Erogazioni e donazioni
Le
erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio
Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le
finalità statutarie.
I
lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal
Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia
con le finalità statutarie.
Art. 24 - Devoluzione di beni
In
caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni che residuano
dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore,
secondo le disposizioni dell’art. 5, comma 4. L. 266/91.
TITOLO VI - IL BILANCIO - ESERCIZIO SOCIALE
Art. 25 - L'associazione non ha scopo
di lucro: le prestazioni dei soci sono personali, volontarie e gratuite.
Ai soci compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento delle loro funzioni e preventivamente autorizzate dagli organi
competenti.
Il
bilancio consuntivo, che sarà predisposto nei tre mesi successivi
all'esercizio finanziario di riferimento, contiene tutte le entrate e
tutte le uscite registrate nell'esercizio finanziario trascorso.
Art. 26 - Formazione del bilancio
L’esercizio
finanziario dell’Associazione decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Il
bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 27 - Approvazione del bilancio
Il bilancio consuntivo
è approvato dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo sarà messo a
disposizione per l'esame degli associati almeno quindici giorni prima
della seduta dell'Assemblea convocata per l'esame e l'approvazione degli
stessi.
Il
bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dal termine
dell'esercizio di riferimento. Tale documento dovrà essere approvato con
voto palese dalla maggioranza assoluta dei presenti.
L’Associazione non può distribuire, anche in
modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che nei casi imposti o
consentiti dalla legge. L’Associazione impiegherà gli utili o avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
TITOLO VII - LE CONVENZIONI
Art. 28- Deliberazioni e
stipula delle convenzioni
Le eventuali convenzioni tra l'Associazione e gli
altri enti o associazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo e
sottoscritte dal Presidente dell'Associazione che stabilisce anche le
modalità di attuazione delle stesse. Copia di ogni convenzione è
custodita a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
TITOLO VIII -
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 29 - Norme per il
funzionamento e l’organizzazione dell’ente
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l’attività da essa svolta.
TITOLO IX -
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 - Per quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia e i
principi dell’ordinamento giuridico.
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